Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo  e'  condizione
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria in forma di banca di credito cooperativo. 
  1-ter. Non si puo' dare  corso  al  procedimento  per  l'iscrizione
nell'albo  delle  societa'  cooperative  di  cui  all'articolo  2512,
secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  La  nomina  dei  membri  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  spetta  ai  competenti  organi  sociali  fatte  salve   le
previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.». 
  2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla  seguente:
«cinquecento»; 
  b) al comma 4,  la  parola:  «cinquantamila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centomila»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione
a socio, la sottoscrizione  o  l'acquisto  di  un  numero  minimo  di
azioni.». 
  3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo le  parole:  «competenza  territoriale,»  ((  sono
inserite  ))  le  seguenti:  «nonche'  ai  poteri   attribuiti   alla
capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,». 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Fusioni   e
trasformazioni»; 
  b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole:  «banche  popolari
o»; 
  (( c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di recesso  o  esclusione  da  un  gruppo  bancario
cooperativo, la  banca  di  credito  cooperativo,  entro  il  termine
stabilito con le disposizioni di cui all'articolo  37-bis,  comma  7,
previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo
alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria
trasformazione in societa'  per  azioni.  In  mancanza,  la  societa'
delibera la propria liquidazione.»; )) 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.». 
  (( 5. Nella sezione II  del  capo  V  del  titolo  II  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  dopo  l'articolo  37  sono
inseriti )) i seguenti: 
  «Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il gruppo bancario
cooperativo e' composto da: 
  a) una societa' capogruppo costituita  in  forma  di  societa'  per
azioni e autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  il  cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di  credito
cooperativo  appartenenti  al  gruppo,  che  esercita  attivita'   di
direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di  un
contratto conforme  a  quanto  previsto  dal  comma  3  del  presente
articolo.  Il  medesimo  contratto  assicura   l'esistenza   di   una
situazione  di  controllo  come  definito  dai   principi   contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito  minimo  di
patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro; 
  b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al  contratto  e
hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
  c) le societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59; 
  (( c-bis) eventuali sottogruppi territoriali  facenti  capo  a  una
banca costituita  in  forma  di  societa'  per  azioni  sottoposta  a
direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera  a)  e
composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c). 
  1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi  sede  legale  nelle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  rispettivamente
costituire autonomi  gruppi  bancari  cooperativi  composti  solo  da
banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia
autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta
una delle forme di cui all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a);  il
requisito  minimo  di  patrimonio  netto  e'  stabilito  dalla  Banca
d'Italia ai sensi del comma 7-bis. )) 
  2. Lo statuto della  capogruppo  indica  il  numero  massimo  delle
azioni con diritto di voto che possono  essere  detenute  da  ciascun
socio, direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo  22,
comma 1. 
  3. Il contratto di  coesione  che  disciplina  la  direzione  e  il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
  a) la banca capogruppo, cui (( sono attribuiti )) la direzione e il
coordinamento del gruppo; 
  b) i poteri della capogruppo  che,  nel  rispetto  delle  finalita'
mutualistiche, includono: 
  1) l'individuazione e l'attuazione degli  indirizzi  strategici  ed
obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri necessari per
l'attivita'  di  direzione  e   coordinamento,   proporzionati   alla
rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi  i  controlli  ed  i
poteri di influenza sulle banche  aderenti  volti  ad  assicurare  il
rispetto dei requisiti prudenziali  e  delle  altre  disposizioni  in
materia bancaria e  finanziaria  applicabili  al  gruppo  e  ai  suoi
componenti; 
  2)  i  casi,  comunque  motivati,  in  cui  la   capogruppo   puo',
rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o  piu'
componenti, fino a concorrenza della  maggioranza,  degli  organi  di
amministrazione e controllo delle societa' aderenti al  gruppo  e  le
modalita' di esercizio di tali poteri; 
  3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni
degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie
graduate in relazione alla gravita' della violazione; 
  c) i criteri di compensazione e  l'equilibrio  nella  distribuzione
dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
  ((  d)  i  criteri  e  le  condizioni  di  adesione,   di   diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di  esclusione  dal
gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il  principio
di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente. )) 
  4. Il contratto di cui al comma 3 prevede  la  garanzia  in  solido
delle obbligazioni assunte dalla  capogruppo  e  dalle  altre  banche
aderenti,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale  dei  gruppi
bancari e delle singole banche aderenti. 
  5. L'adesione, il  rigetto  delle  richieste  di  adesione,  ((  il
recesso )) e l'esclusione di una banca di  credito  cooperativo  sono
autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente
gestione del gruppo e della singola banca. 
  (( 6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche
di credito cooperativo e delle banche cui fanno  capo  i  sottogruppi
territoriali )) non si applicano  gli  articoli  2359-bis,  2359-ter,
2359-quater e 2359-quinquies del codice civile. 
  (( 7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di
assicurare l'adeguatezza  dimensionale  e  organizzativa  del  gruppo
bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita  la
Banca d'Italia: 
  a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di  un  gruppo
bancario cooperativo; 
  b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo
al capitale della societa' capogruppo diversa da quella  indicata  al
comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze  di  stabilita'  del
gruppo; 
  c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento  e  la
salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche
di credito cooperativo aventi sede legale  nelle  regioni  a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e  prudente
gestione,  la  competitivita'  e  l'efficienza  del  gruppo  bancario
cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile  e
delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di  attuazione  del
presente   articolo   e   dell'articolo   37-ter,   con   particolare
riferimento: 
  a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; 
  b) al contenuto minimo del  contratto  di  cui  al  comma  3,  alle
caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per
la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; 
  c)  ai  requisiti  specifici,  compreso  il  requisito  minimo   di
patrimonio  netto  della  capogruppo,  relativi  ai  gruppi   bancari
cooperativi previsti dal comma 1-bis. )) 
  8.  Al  gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II. 
  Art. 37-ter (Costituzione del gruppo bancario cooperativo). - 1. La
banca  che  intenda  assumere  il  ruolo  di  capogruppo   ai   sensi
dell'articolo 37-bis, comma  1,  lettera  a),  trasmette  alla  Banca
d'Italia: 
  a) uno schema di contratto conforme a  quanto  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 37-bis; 
  b) un elenco delle banche di  credito  cooperativo  e  delle  altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 
  2. La  Banca  d'Italia  accerta  la  sussistenza  delle  condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e  l'idoneita'  del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 
  3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le  banche  di
credito (( cooperativo )) stipulano con la capogruppo il contratto di
cui  all'articolo  37-bis  e  provvedono  alle  necessarie  modifiche
statutarie,  che  sono  approvate   con   le   maggioranze   previste
dall'articolo 31, comma 1. 
  4. Il contratto e' trasmesso  alla  Banca  d'Italia,  che  provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi.  Successivamente,  si
da'  corso  all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai   sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.». 
  6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti
disposizioni del codice civile:  2349,  secondo  comma,  2513,  2514,
secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo,  terzo
e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,  2528,  terzo  e  quarto
comma, 2530 secondo, terzo, quarto  e  quinto  comma,  2538,  secondo
comma, secondo periodo, terzo e quarto comma,  2540,  secondo  comma,
2541, 2542 quarto  comma,  2543  primo  e  secondo  comma,  2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36,
nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco  e  scissione  da
cui risulti una banca costituita in forma  di  societa'  per  azioni,
restano fermi gli effetti di  devoluzione  del  patrimonio  stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». 
  7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Le banche di credito cooperativo emettono le  azioni  previste
dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal
presente articolo.»; 
  b) al comma 1 le parole: «, ai sensi  dell'articolo  70,  comma  1,
lettera b),» e le parole: «ed in deroga alle  previsioni  di  cui  ((
all'articolo 150-bis, comma 1 ))» sono soppresse; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'emissione  delle  azioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei  sistemi  di
garanzia istituiti tra banche di  credito  cooperativo  e  dei  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della  cooperazione,  di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 34, commi 2 e 4.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I diritti patrimoniali  e  amministrativi,  spettanti  ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e  all'articolo  34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo  statuto,  ma  ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno  o  piu'  componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere
il rimborso del valore nominale delle  azioni  e,  ove  versato,  del
sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la
funzione di controllo, delibera sulla richiesta  di  rimborso  avendo
riguardo alla situazione di liquidita',  finanziaria  e  patrimoniale
attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia
della delibera e' condizionata alla preventiva  autorizzazione  della
Banca d'Italia.»; 
    f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte  ((,
in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2  e  4,  anche  ))
dalla capogruppo del gruppo bancario  cooperativo  a  cui  appartiene
l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche  fuori  dei
casi  indicati  al  comma  1,  si  applicano  i  commi  3   e   4   e
l'autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  comma  4  ha
riguardo alla situazione di liquidita',  finanziaria  e  patrimoniale
attuale e prospettica della  singola  banca  di  credito  cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso. 
  4-ter. Le azioni di cui al presente  articolo  non  possono  essere
cedute  con  effetto  verso  la  societa',  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma,  secondo  periodo,  2543,  terzo  comma,
2544, secondo  comma,  primo  periodo,  e  terzo  comma,  del  codice
civile.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   33   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e  creditizia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 33. Norme generali. 
              1. Le banche di credito cooperativo sono costituite  in
          forma di societa' cooperativa per azioni a  responsabilita'
          limitata. 
              1-bis. L'adesione a un gruppo bancario  cooperativo  e'
          condizione    per    il    rilascio     dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca  di
          credito cooperativo. 
              1-ter. Non si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione nell'albo delle societa'  cooperative  di  cui
          all'art. 2512, secondo comma,  del  codice  civile  se  non
          consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis. 
              2.  La  denominazione  deve   contenere   l'espressione
          "credito cooperativo". 
              3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
          e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve
          le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. 
              4. Il valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  puo'
          essere  inferiore  a  venticinque  euro  ne'  superiore   a
          cinquecento euro.». 
              Si riporta il testo dell'art.  34  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 34. Soci. 
              1. Il numero minimo dei soci delle  banche  di  credito
          cooperativo  non  puo'  essere  inferiore  a   cinquecento.
          Qualora tale numero diminuisca, la compagine  sociale  deve
          essere reintegrata entro un anno;  in  caso  contrario,  la
          banca e' posta in liquidazione. 
              2. Per essere soci di una banca di credito  cooperativo
          e' necessario  risiedere,  aver  sede  ovvero  operare  con
          carattere di continuita' nel territorio di competenza della
          banca stessa. 
              3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
          azioni possedute. 
              4. Nessun socio puo' possedere  azioni  il  cui  valore
          nominale complessivo superi centomila euro. 
              4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i  requisiti  per
          l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di  un
          numero minimo di azioni. 
              5. 
              6. Si applica l'art. 30, comma 5.». 
              Si riporta il testo dell'art.  35  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 35. Operativita'. 
              1. Le  banche  di  credito  cooperativo  esercitano  il
          credito  prevalentemente  a  favore  dei  soci.  La   Banca
          d'Italia puo'  autorizzare,  per  periodi  determinati,  le
          singole banche di credito cooperativo  a  una  operativita'
          prevalente  a  favore  di  soggetti   diversi   dai   soci,
          unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. 
              2.  Gli  statuti  contengono  le  norme  relative  alle
          attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e  alla
          competenza territoriale, nonche' ai poteri attribuiti  alla
          capogruppo ai sensi  dell'art.  37-bis,  determinate  sulla
          base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.». 
              Si riporta il testo dell'art.  36  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 36. Fusioni e trasformazioni. 
              1. La  Banca  d'Italia  autorizza,  nell'interesse  dei
          creditori  e  qualora  sussistano  ragioni  di  stabilita',
          fusioni tra banche  di  credito  cooperativo  e  banche  di
          diversa natura da cui risultino banche costituite in  forma
          di societa' per azioni. 
              1-bis. In caso di  esclusione  da  un  gruppo  bancario
          cooperativo, la banca  di  credito  cooperativo,  entro  il
          termine stabilito  con  le  disposizioni  di  cui  all'art.
          37-bis,  previa  autorizzazione  rilasciata   dalla   Banca
          d'Italia avendo riguardo  alla  sana  e  prudente  gestione
          della banca, puo' deliberare la propria  trasformazione  in
          societa' per azioni. In mancanza, la societa'  delibera  la
          propria liquidazione. 
              2. Le deliberazioni assembleari  sono  assunte  con  le
          maggioranze previste dagli  statuti  per  le  modificazioni
          statutarie;  quando,   in   relazione   all'oggetto   delle
          modificazioni,   gli    statuti    prevedano    maggioranze
          differenziate, si applica quella  meno  elevata.  E'  fatto
          salvo il diritto di recesso dei soci. 
              3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e  57,  commi
          2, 3 e 4.».